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D.P.C.M. 20/07/1939DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1939 Istruzioni per le costruzioni ospedaliere Estratto I PARTE GENERALE Elementi generali da tenere presenti per la costruzione di ospedali 1. L'Ente che intende costruire un nuovo ospedale deve tenere presente il programma in ogni Provincia predisposto in base alle direttive ministeriali, per la coordinazione e lo sviluppo dei centri ospedalieri. L'Ente deve produrre al prefetto della provincia domanda corredata del piano finanziario e del progetto di massima, illustrati da una relazione tecnico sanitaria a firma dell'ingegnere progettista e di un medico competente in igiene ospedaliera. Nella relazione debbono essere posti in evidenza: a) il collegamento del nuovo ospedale con quelli esistenti; b) le forme e il grado di assistenza ospedaliera che con la nuova costruzione si intendono realizzare, precisando le caratteristiche, il numero ed il tipo dei reparti, divisioni sezioni e servizi; c) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la relazione del progetto; d) le caratteristiche dell'area sulla quale si intende costruire ed i criteri con i quali detta area è stata prescelta; e) le particolarità costruttive che assicurano un soggiorno comodo ed agevole dei ricoverati e che garantiscono la maggiore prevedibile economia di gestione, in rapporto al collegamento razionale dei servizi generali con quelli di cura e di degenza, in modo da ridurre al minimo le percorrenze ed escludere incroci e sovrapposizioni capaci di turbare il funzionamento; f) i sistemi proposti per il riscaldamento, la ventilazione, la provvista del- l'acqua, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; g) i metodi adottati per assicurare la indipendenza dei reparti e la separazione dei sessi. 2. Il progetto di massima e la relazione che lo illustra devono precisare il numero e le caratteristiche degli edifici ed ambienti destinati ai singoli D.P.C.M. 20/07/1939 – Istruzioni per le costruzioni ospedaliere. servizi generali, ai singoli servizi di cura ed ai singoli servizi di reparto, in rapporto anche al numero dei posti-letto dell'ospedale. Devono inoltre dimostrare che attorno al complesso della costruzione è lasciato, tra una ben congegnata rete di vie per il disimpegno dei servizi e per il traffico, uno spazio libero pari almeno a 15-20 m2 per ogni posto-letto, sistemato a giardino o terrazzo scoperto, distribuito in modo che i convalescenti e i malati, che sono obbligati a letto, possano facilmente accedervi. Scelta dell'area 3. Nella scelta dell'area per un ospedale, oltre i dati metereologici della località - temperature minime e massime dell'anno ed escursioni giornaliere, umidità - si debbono considerare: a) la natura, la stabilità, l'andamento altimetrico e planimetrico del terreno, la direzione e la velocità dei venti dominanti, la durata della insolazione media in ciascun mese dell'anno, la presenza e i caratteri delle eventuali acque superficiali, la profondità della falda freatica; sono al riguardo da preferire le aree in leggero pendio e con suolo sciolto e asciutto, riparate dai venti, anche per ricchezza di alberi nelle zone adiacenti, e con libera esposizione a sud-est; b) i possibili inquinamenti dell'aria per la vicinanza di industrie, di officine, ecc.; c) le cause di rumori e di altri disturbi; d) la possibilità di facile approvvigionamento di acqua potabile e di rapido, facile e sicuro allontanamento dei liquami; e) tutto quanto si riferisce alla facilità di accesso l'ampiezza dell'area in relazione al tipo dell'ospedale che si vuol costruire, in nessun caso inferiore a 75 m2 per posto-letto, comprensiva dello spazio libero di cui al par. 2. Per gli ospedali che devono sorgere nei comuni per i quali è dichiarata obbligatoria la protezione antiaerea, dovrà essere tenuto con- to del parere del comitato generale interministeriale previsto dal R.D.L. 29-10-1936 n. 2216. Quando ricorrano speciali circostanze può essere concessa dal Ministro per l'interno una deroga alla prescrizione stabilita dal primo comma, lettera f). Approvvigionamento idrico e smaltimento dei liquami 4. L'approvvigionamento idrico degli ospedali deve essere effettuato con acqua potabile in quantità non inferiore a 100 litri al giorno per posto-letto, distribuita il più largamente possibile in ogni reparto ed in ogni servizio. In tale dotazione è escluso il fabbisogno per il giardinaggio. I liquami degli ospedali devono essere raccolti in una fognatura razionale che può esse- re immessa nella fognatura cittadina. In difetto di questa, o quando questa non dia garanzia per un innocuo smaltimento, i liquami della fognatura dell'ospedale devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione e, se del caso, disinfettati, prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua. Numero dei posti-letto agli effetti dell'ordinamento ospedaliero 5. Per assicurare agli ospedali di nuova costruzione l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 6 e 9 del R.D. 30/09/1938 n. 1631 (abrogato dalla legge 12/02/1968 n. 132) relativo all'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, è necessario che il numero dei posti-letto sia superiore del 20 per cento al numero medio delle degenze indicato nel citato decreto. Se si tratta di costruzione integrativa di un ospedale già esistente, l'assegnazione alla categoria deve essere fatta tenuto conto del numero complessivo di letti che l'ospedale viene a raggiungere, dopo effettuato l'ampliamento. Il numero dei fabbricati componenti un ospedale, per ragioni di economia, deve essere limitato e si deve perciò dare la preferenza alla costruzione e blocco. Se questa ha uno sviluppo verticale, deve avere un numero di piani fuori terra non superiore a sette. Gli ospedali a monoblocco non possono avere più di 750 posti letto e quelli a poliblocco, ovvero composti da diversi edifici staccati, non devono averne più di 1500. Qualsiasi deroga deve essere autorizzata dal Ministro per l'interno. II CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI OSPEDALIERI IN GENERE Requisiti costruttivi 6. Nella costruzione degli ospedali deve essere usato prevalentemente il doppio corpo di fabbrica, in modo che i corridoi, servendo le sale di degenza da un lato, abbiano abbondante aereazione ed illuminazione a mezzo di finestre e verande praticate nel lato libero. Ove si vogliono costruire dal lato opposto alle sale delle appendici per collocarvi alcuni ser- D.P.C.M. 20/07/1939 – Istruzioni per le costruzioni ospedaliere. vizi, queste debbono essere situate in direzione normale ai corridoi e a giusti intervalli, per non rendere insufficiente l'aereazione e l'illuminazione dei corridoi stessi. I fronti dei fabbricati, nei quali si aprono le finestre di sale di degenza, devono essere a tale distanza da edifici di controspetto che, dal punto di massima profondità, deve essere visibile un adeguato settore della volta celeste. Attorno ai muri perimetrali, quando non esista contromuro con intercapedine ventilata, deve essere costruito un marciapiede in calcestruzzo cementizio, o altra struttura impermeabile, di almeno m 1,20 di larghezza e cm 10 di spessore, con pendenza verso il bordo esterno. Il pavimento dei locali fuori terra, quando non vi siano scantinati, deve essere impostato su vespaio aerato e risultare almeno cm 60 sopra il piano di campagna. I corridoi devono essere larghi al minimo m 2. Ogni piano dell'edificio ospedaliero deve essere servito da almeno due scale. Quando l'edificio si estende in lunghezza, bisogna aumentare proporzionalmente il numero delle scale e bisogna disporle in modo che ogni scala serva due sezioni di uno stesso piano. Le scale, devono essere di materiale incombustibile, ampiamente illuminate e ventilate dall'esterno e consentire facile uscita. I gradini devono avere la larghezza minima di m 1,50, la pedata minima di cm 28 e l'alzata massima di cm 17. Le rampe delle scale devono essere rettilinee. I pianerottoli devono consentire il comodo trasporto dei malati in barella. I battenti delle porte di accesso al- le scale devono aprirsi verso l'esterno. Quando i locali ospedalieri sono distribuiti in più di tre piani fuori terra, è obbligatorio l'impianto di montalettighe, montacarichi e ascensori, in numero adeguato all'entità dei traffici interni dell'ospedale. Elementi funzionali 7. Gli elementi funzionali costitutivi di un ospedale sono: a) SERVIZI GENERALI: comprendono l'amministrazione, la direzione, la biblioteca, l'economato, la farmacia, la cucina, la lavanderia, la centrale termica, gli alloggi del personale, i locali per l'assistenza religiosa, il reparto anatomo-patologico, la stazione di disinfezione, il forno crematorio per la distruzione delle spazzature e dei rifiuti di medicatura. I locali per la direzione sanitaria devono essere ubicati in modo da permettere una facile vigilanza su tutti i servizi di assistenza e di cura e devono essere prossimi a quelli di economato, che devono essere vicini ai magazzini, alla farmacia, alla cucina, alla lavanderia, alla centrale termica. Questi ultimi posso- no essere ubicati nel seminterrato, o in un plesso costruttivo a parte idoneamente allacciato. b) SERVIZI DI CURA: comprendono gli ambulatori, il pronto soccorso, i laboratori per gli esami clinici, i locali per radio diagnostica, radio-terapia e cure fisiche diverse, le sale operatorie, le sale da parto. L'accettazione, il pronto soccorso e gli ambulatori devono essere al piano terreno e vicino all'entrata; il laboratorio per esami clinici e il reparto di radiologia devono essere ubicati tra i servizi ambulatoriali ed i reparti di degenza, tenuta presente anche la loro divisione per sessi, in modo che il traffico sia facile ed ordinato. c) SERVIZI DI ACCETTAZIONE: comprendono le camere di degenza - distinte per sesso ed età - e i servizi necessari per l'igiene personale dei malati. I locali per l'accettazione devono trovarsi vicino all'entrata, collegati con i locali adibiti per il medico di guardia e per la fardelleria, la quale deve essere dotata dei mezzi necessari per la eventuale disinfezione e disinsettazione degli effetti personali consegnati dai malati, ovvero essere in facile comunicazione con il reparto di disinfezione. d) LOCALI DI DEGENZA: comprendono le corsie e le camere per gli ammalati ed annessi servizi igienici, le medicherie, le sale di visita, le cucinette, i guardaroba di reparto, di divisione e di sezione, i locali di soggiorno e quanto altro inerenti alla organizzazione dell'assistenza immediata degli infermi. Ai sensi del R.D. 30-9-1938 n. 1631, i posti-letto di un ospedale devono essere distribuiti, in reparti di medicina, di chirurgia e di specialità mediche e chirurgiche, e distinti per uomini e per donne. Ciascun reparto può risultare di più divisioni e queste di più sezioni. Sezioni ospedaliere 10. L'unità funzionale ospitaliera, che deve trovare il suo corrispettivo nella costruzione, è rappresentata dalla sezione, la quale, per malati acuti, può comprendere fino a 30 letti. E' consigliabile la distribuzione dei letti in camere di degenza da 3, 4, 6 letti, pur non escludendosi qualche corsia a più letti. Ogni sezione dev'essere provvista, in ogni caso, di almeno una camera ad un letto. Due sezioni possono collegarsi con un blocco di locali di servizio in comune, ivi compresi locali di soggiorno e refezione, che vanno calcolati ad almeno m2 1,20 per posto letto e che possono, in par- D.P.C.M. 20/07/1939 – Istruzioni per le costruzioni ospedaliere. te, essere sostituiti da verande chiudibili e riscaldabili. Ogni sezione o spedaliera deve avere: a) locali di servizio, ubicati in modo da ridurre al minimo i percorsi, tutti illuminati ed arieggiati direttamente dall'esterno e, ove occorra, artificialmente riscaldati: b) almeno una latrina ad acqua, possibilmente esposta a nord, per ogni 10 letti donne, e ogni 15 letti uomini, preceduta da antilatrina che abbia una propria finestra, un lavabo ed un chiusino idraulico nel pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio. Per le sezioni maschili, dall'antilatrina si deve accedere anche da un locale con orinatoi. I vasi delle latrine devono essere a sedile, alto non più di m 0,30 sul piano del pavimento, salvo che nei reparti chirurgici, ostetrici, ecc., dove possono essere alti non più di m 0,50; devono essere isolati dalle pareti del vano, devono avere forma elissoidale col maggiore diametro nel senso antero-posteriore con la parete interna anteriore verticale e posteriore che formi una conca con riserva d'acqua atta a raccogliere e consentire l'ispezione delle feci. I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettori e di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi; |
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